Frontalieri Svizzera 2027: scambio dati salari e telelavoro

Grafica con il testo Frontalieri Svizzera 2027 e il simbolo di una frontiera tra due punti collegati

Dal 1° gennaio 2027 la Svizzera applica la legge federale sullo scambio automatico dei dati salariali (LSADS). I datori di lavoro svizzeri devono comunicare ogni anno al Cantone i dati dei lavoratori frontalieri, che poi arrivano al fisco italiano. Resta valida la regola del telelavoro fino al 25% senza perdere lo status di frontaliere.

Questa guida riassume cosa prevedono la LSADS, l'Accordo Italia-Svizzera del 2020 e il Protocollo di modifica sul telelavoro, e cosa conviene controllare prima di gennaio. Per il quadro generale del lavoro oltre confine vedi la nostra guida al lavoro transfrontaliero.

TL;DR

  • La LSADS (RS 653.2) entra in vigore il 1° gennaio 2027 per decisione del Consiglio federale del 19 agosto 2026.
  • Il datore svizzero trasmette ogni anno i dati salariali all'autorità fiscale cantonale e deve informare il lavoratore entro il 28 febbraio dell'anno della prima trasmissione.
  • Il frontaliere può lavorare da casa fino al 25% del tempo annuo senza perdere lo status. Il Protocollo è in vigore dal 9 febbraio 2026 e si applica dal 1° gennaio 2024.
  • I "nuovi frontalieri" pagano fino all'80% dell'imposta in Svizzera e l'IRPEF in Italia, con franchigia di 10.000 euro e credito d'imposta.
  • I "vecchi frontalieri" (regime transitorio) restano tassati solo in Svizzera.

Cosa prevede la LSADS dal 2027

La legge federale del 19 dicembre 2025 regola l'attuazione, in Svizzera, dello scambio automatico di dati salariali previsto da trattati come l'Accordo con l'Italia. Il Consiglio federale ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2027, insieme all'ordinanza sull'autenticazione delle autorità fiscali cantonali.

Gli obblighi principali sono tre:

  • Comunicazione annuale. Il datore di lavoro presenta ogni anno all'autorità fiscale cantonale competente le informazioni sui dati salariali dei lavoratori interessati (art. 3). I Cantoni possono chiedere la trasmissione elettronica.
  • Informativa ai lavoratori. All'inizio del rapporto, o al più tardi il 28 febbraio dell'anno in cui i dati del lavoratore sono trasmessi per la prima volta, il datore deve spiegare quale trattato si applica, a quale Stato vanno i dati, per cosa possono essere usati e quali diritti ha il lavoratore (art. 9).
  • Conservazione e sanzioni. Il datore conserva i documenti usati per gli adempimenti (art. 10). Chi viola intenzionalmente l'obbligo di comunicazione nonostante una diffida rischia una multa fino a 1.000 franchi, fino a 10.000 nei casi gravi o di recidiva (art. 19).

I dati passano dalle autorità cantonali all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o direttamente all'autorità estera, secondo quanto prevede il trattato.

Lo scambio di dati nell'Accordo Italia-Svizzera

L'Accordo del 23 dicembre 2020, ratificato dall'Italia con la legge 13 giugno 2023, n. 83, si applica dal 1° gennaio 2024. Secondo la circolare n. 25/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate, l'articolo 7 prevede uno scambio automatico annuale: lo Stato in cui si lavora trasmette allo Stato di residenza, entro il 20 marzo dell'anno successivo, dati anagrafici, retribuzione, imposte applicate e identificativi del datore di lavoro.

In pratica il fisco italiano riceve i dati necessari a controllare la dichiarazione dei frontalieri tassati anche in Italia. Se hai lavorato in Svizzera nel 2026, conserva il certificato di salario e le attestazioni della ritenuta alla fonte.

Telelavoro al 25% e regola dei 45 giorni

Il Protocollo di modifica firmato nel 2024 ha sostituito il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo. È entrato in vigore con scambio di note il 9 febbraio 2026, ma le sue regole si applicano dal 1° gennaio 2024:

  • il frontaliere può svolgere al massimo il 25% della sua attività in telelavoro dal domicilio in Italia in un anno civile, senza perdere lo status;
  • la regola vale per tutti i frontalieri, compresi quelli del regime transitorio;
  • in linea di principio si può non rientrare a casa per motivi di lavoro fino a 45 giorni l'anno; ferie e malattia non contano.

Le giornate di telelavoro entro il 25% sono trattate, ai fini fiscali, come giornate lavorate in Svizzera. Superata la soglia, lo status di frontaliere può venire meno: conviene tenere traccia dei giorni da casa.

Nuovi e vecchi frontalieri: come si paga

Per l'Accordo è frontaliere chi risiede in un Comune entro 20 km dal confine e lavora per un datore svizzero nell'area di frontiera, rientrando in genere ogni giorno a casa.

  • Nuovi frontalieri. La Svizzera applica una ritenuta alla fonte fino all'80% dell'imposta dovuta. L'Italia tassa l'intero reddito con l'IRPEF e riconosce un credito per l'imposta svizzera. Dal 2024 la franchigia IRPEF per i frontalieri è di 10.000 euro.
  • Vecchi frontalieri. Chi ha lavorato in Svizzera per un datore elvetico tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo resta tassato esclusivamente in Svizzera. Ticino, Vallese e Grigioni versano all'Italia una compensazione fino al 2033.

Il disegno di legge di bilancio 2027 è all'esame del Parlamento. Eventuali nuove misure per i frontalieri vanno verificate sul testo ufficiale approvato.

Anche la sicurezza sociale ha regole proprie sul telelavoro: vedi il nostro articolo sulla riforma UE del coordinamento della sicurezza sociale. Se invece valuti di aprire una partita IVA in Italia, leggi la guida al forfettario nella legge di bilancio 2027.

Cosa controllare prima di gennaio 2027

  • Verifica con il datore di lavoro se sei un "nuovo" o "vecchio" frontaliere e come conta i giorni di telelavoro.
  • Conserva un registro dei giorni lavorati da casa e dei pernottamenti fuori per lavoro.
  • Aspettati l'informativa del datore sullo scambio dei dati entro il 28 febbraio dell'anno della prima trasmissione.
  • Controlla che i dati del certificato di salario coincidano con quelli che dichiari in Italia.

Per capire in pochi minuti quali regole si applicano al tuo caso puoi usare lo Snapshot di Relomatrix oppure vedere come funziona Relomatrix.

FAQ

Che cos'è la LSADS?

È la legge federale svizzera del 19 dicembre 2025 sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali (RS 653.2). Il Consiglio federale l'ha messa in vigore dal 1° gennaio 2027.

Cosa deve fare il datore di lavoro svizzero?

Trasmettere ogni anno all'autorità fiscale cantonale i dati salariali dei lavoratori interessati e informarli all'inizio del rapporto o al più tardi entro il 28 febbraio dell'anno in cui i loro dati sono trasmessi per la prima volta allo Stato partner.

Quanto telelavoro può fare un frontaliere italiano?

Fino al 25% dell'attività in un anno civile dal proprio domicilio in Italia, senza perdere lo status di frontaliere. La regola vale anche per chi è nel regime transitorio e si applica dal 1° gennaio 2024.

Quanti giorni si può non rientrare a casa?

In linea di principio fino a 45 giorni per anno civile per motivi professionali. Ferie e malattia non si contano in questo limite.

I vecchi frontalieri pagano le tasse anche in Italia?

No. Chi ha lavorato in Svizzera per un datore elvetico tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo resta tassato esclusivamente in Svizzera. I nuovi frontalieri hanno invece una tassazione concorrente, con franchigia IRPEF di 10.000 euro.

Fonti

Consultate il 3 novembre 2026.

Informazioni generali, non consulenza fiscale o legale. Verifica il tuo caso con l'Agenzia delle Entrate, l'autorità fiscale del Cantone o un professionista abilitato.

Argomenti: Frontalieri, Svizzera, Telelavoro, Fisco internazionale